Nel territorio regionale dell’Abruzzo (zona arancio) i cacciatori sono autorizzati a svolgere la propria attività, uscendo dal comune di residenza. Wwf Italia, Enpa, Lav e Lipu Birdlife Italia chiedono al governo di impugnare l’ordinanza della Regione n.108 del 12 dicembre perché “in contrasto con le disposizioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre e con le norme sulla caccia.” Lo stesso privilegio è riconosciuto anche ai pescatori, autorizzati a spostarsi nell’intera Provincia di residenza.
“La caccia” osservano “è una (discutibile) attività ludico-ricreativa non assimilabile a livello professionale e diversa dalla gestione della fauna. Essa è regolata dall’art.19 della legge 157 del 1992, che esclude il ricorso ad operatori privati quali i cacciatori. Infatti, nell’Ordinanza della Regione Abruzzo tale piano è disciplinato in un punto autonomo e separato”. Secondo le associazioni è “del tutto evidente l’illegittimità delle disposizioni di questi provvedimenti: consentire lo spostamento indebito fuori dal proprio Comune di migliaia di cittadini, per esercitare un’attività ludica, appare una violazione del diritto alla salute e del principio fondamentale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione)”.
Il caso dell’Abruzzo non è isolato: atti simili sono stati emanati anche in Toscana (Ordinanza n. 117 del 5/12/2020), Calabria (Ordinanza n. 94 del 7/12/2020) e Lombardia (Decreto n.649 del 9/12/2020). Le regioni hanno aggirato le restrizioni in vigore, dichiarando che vi è un presunto “stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio”. Uno ‘stato di necessità’ dovrebbe però essere comprovato da dati oggettivi che dimostrino il rischio imminente.