“Covid, no vax sospesi a Belluno. Il giudice: chi non fa il vaccino viene sospeso dal lavoro“, con questo titolo il Corriere del Veneto da conto di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Belluno su dieci operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione con Pfizer. Il giornale precisa che i lavoratori sono stati “lasciati senza stipendio”. Allo stesso modo la notizia esce su tutti i principali media nazionali: “Covid: Niente stipendio senza il vaccino” (Ansa), “Va sospeso lo stipendio ai sanitari che non si vaccinano” (La Stampa), “Giusto sospendere dal lavoro gli operatori sanitari che lo rifiutano” (Il Fatto Quotidiano), “Sentenza contro i no vax: giusto sospenderli dal lavoro se rifiutano vaccino” (Fanpage). E così via su decini di altri siti tra i più letti.
Bene, tutti gli articoli sembrano evidentemente scritti senza aver letto le due paginette dell’ordinanza emessa dalla giudice Anna Travia (a questo link il suo testo completo), che in realtà dice altro e, soprattutto, da nessuna parte sancisce che è legittimo sospendere e lasciare senza stipendio gli operatori non vaccinati contro il Covid-19. L’ordinanza afferma che «la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti» e che il lavoratore «ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro». Perché si concentra sulle ferie? Perché gli operatori non sono stato affatto sospesi senza stipendio, come scritto sui media, ma sono stati posti in ferie e regolarmente retribuiti. Il giudice, in pratica, ritiene legittima questa decisione ma non si esprime affatto sulla possibilità che essi possano essere sospesi, lasciati senza stipendio o addirittura licenziati. Su questo punto il giudice si limita anzi a non esprimersi, in quanto ha rilevato la «insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento», ovvero ha ritenuto che non stiano correndo questo rischio.