Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che prevede l’estensione del Green Pass, a partire dal primo settembre, per i trasporti a lunga percorrenza (come treni, aerei e navi), nonché per gli studenti universitari ed il personale scolastico e universitario. Il mancato rispetto di tale requisito da parte dei componenti dello stesso sarà considerato assenza ingiustificata ed a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro verrà sospeso così come la relativa retribuzione. Tali misure andranno ad aggiungersi a quelle, stabilite dal decreto legge n. 105/2021, che oggi sono entrate in vigore in Italia e che prevedono l’obbligo di munirsi del Green Pass per svolgere diverse attività: nello specifico, esso servirà per sedersi ai tavoli di ristoranti e bar al chiuso, nonché per accedere a cinema, teatri, musei, palestre, piscine, stadi, congressi, sagre, fiere e grandi eventi. Potranno ottenerlo tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni che abbiano ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid o che siano risultati negativi al tampone nelle 48 ore precedenti o che, ancora, siano guariti dal virus nei 6 mesi precedenti.
Detto ciò, va tuttavia sottolineato come dietro tali misure si celino diversi problemi di natura sia giuridica che scientifica. In tal senso, innanzitutto bisogna ricordare che i soggetti che per ottenere il Green Pass sceglieranno di sottoporsi al test anti Covid dovranno pagare per rifarsi a tale opzione. E seppur, come annunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, il prezzo dei tamponi rapidi sarà ridotto ad 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni e 15 euro per quelli dai 18 anni in su, ciò non impedisce comunque di dare luogo ad una evidente discriminazione tra le persone vaccinate e quelle che decidono, legittimamente, di non vaccinarsi. I primi infatti non dovranno personalmente sostenere alcuna spesa per ottenere il Green Pass, mentre i secondi saranno obbligati a sborsare tale cifra ogni 48 ore. Ciò potrebbe essere anche in contrasto con il regolamento n. 935/2021 dell’Ue che definisce il quadro giuridico alla base del lasciapassare sanitario a livello europeo. A tal proposito, al suo interno si legge che gli Stati devono evitare la discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone non vaccinate (anche per scelta) e che il regolamento «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati». Obbligo che però in Italia, in base a quanto appena detto, sembra essere stato introdotto in maniera non ufficiale essendo i soggetti vaccinati “privilegiati”.
Inoltre, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale sembrano esservi dei punti critici: basi pensare che nelle scorse settimane la Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Ginevra Feroni, aveva dichiarato che il il green pass in salsa francese fosse «costituzionalmente irricevibile» e che, se si fosse proceduto in tal modo, sarebbero stati «gravissimi gli effetti sui diritti e sulle libertà dei cittadini». Eppure ora, ad alcune settimane da tale affermazione, l’Italia ha deciso di introdurre delle misure in gran parte simili a quelle imposte in Francia. Dunque, c’è da chiedersi se l’utilizzo stabilito dal governo di tale strumento sia realmente compatibile con la Costituzione, ad esempio con l’articolo 2 che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, alcuni dei quali, però, adesso sembrano essere subordinati al possesso del lasciapassare sanitario.
Infine, le decisioni dell’esecutivo non sembrano neanche fondarsi su solide evidenze scientifiche. Basterà innanzitutto notare l’ambiguità della scelta di imporre il pass in vari luoghi al chiuso ma non in tutti: nelle chiese e negli oratori infatti non vi è l’obbligo di munirsi del lasciapassare, dunque ci si chiede quale sia la differenza (per ciò che concerne la possibilità di contagiarsi) tra tali strutture e quelle sopracitate. Inoltre, non si può non notare come la mancanza di scientificità di queste misure sia stata recentemente sottolineata anche da Andrea Crisanti, noto volto televisivo nonché direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, il quale ha sottolineato come il Green Pass sia, più che altro, un semplice «strumento per convincere le persone a vaccinarsi: una decisione politica».
[di Raffaele De Luca]
E allora ricorriamo!
Buongiorno,qualcuno sa rispondermi ,se e perché, un decreto totalmente illegale come questo ha una maggiore valenza rispetto all’articolo 32 della costituzione italiana e al decreto europeo 953/2021?
Grazie
Da quanto ne so ogni legge ha valenza e bisogna ricorrere alla corte costituzionale o al tribunale per revisionarla o annullarla. Questa legge dovrà essere confermata entro 60gg altrimenti perderà di validità. Questa cosa viene spiegata bene nei video di Angelo Greco che puoi facilmente trovare su YouTube. Buona giornata