Il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) per la Regione siciliana ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che impone l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid per il personale sanitario. Il massimo organo della giustizia amministrativa operante in Sicilia, infatti, tramite un’ordinanza pubblicata nella giornata di ieri ha ritenuto che il decreto-legge con cui l’obbligo è stato introdotto potrebbe essere in contrasto con diversi articoli della Costituzione. Nello specifico, all’interno dell’ordinanza si legge che il Cga ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione”.
Spiegando poi, nel dettaglio, quali sarebbero i profili di incostituzionalità, il Cga ha posto la lente di ingrandimento sul “numero di eventi avversi”, sulla “inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva”, sul “mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale” e sulla “mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid”. Tali aspetti, infatti, non consentirebbero di “ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e pertanto tollerabili”. Non vi sarebbe prova, dunque, della esclusiva presenza di rischi che rientrino in un normale margine di tollerabilità.
Proprio riguardo quest’ultimo punto, non ci si può non soffermare sulla spiegazione data dal Cga, il quale sottolinea che nel novero dell’elencazione degli effetti collaterali “rientrano evidentemente anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l’invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso”. Certo, come precisato dall’organo amministrativo “le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati”, ma ciò non toglie che “il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità”. Ciò dunque non sembrerebbe “lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata”, anche perché, tra l’altro, seguire tale criterio “implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”)”.
Oltre a tutto questo, poi, il Cga ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale anche “dell’art.1 della l. 217/2019 nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori” e, sempre relativamente al decreto-legge sull’obbligo vaccinale per i sanitari, dell’articolo 4 dello stesso “nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione”.
Volendo infine contestualizzare tale provvedimento, bisogna ricordare che l’ordinanza ha fatto seguito alla valutazione da parte del Cga dell’appello proposto da un tirocinante, iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica presso l’Università di Palermo, contro quest’ultima, in quanto non ammesso – tramite un provvedimento datato 27 aprile 2021 – ad un corso formativo all’interno delle strutture sanitarie perché non vaccinato. Nello specifico, l’appellante ha impugnato l’ordinanza del Tar della Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare nel ricorso proposto contro tale provvedimento. In Sicilia, infatti, in primo grado vi è il Tar, le cui decisioni possono essere appellate davanti al Cga, che svolge nell’isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato e che, come anticipato, è il massimo organo della giustizia amministrativa operante in Sicilia. Quest’ultimo, dunque, ha deciso di sollevare la questione di legittimità, con la Corte Costituzionale che adesso, stando alla sua consolidata giurisprudenza, potrebbe avere qualche difficoltà a decidere nel senso della legittimità dell’obbligo vaccinale.
[di Raffaele De Luca]
Il tempo sistema tutto…forse.
Dipende da chi c e a sistemare il tempo…