lunedì 4 Novembre 2024

Il Tribunale di Padova ha bocciato l’obbligo vaccinale? No, non proprio

Nelle ultime ore su chat e siti di controinformazione, così come un quotidiano nazionale come La Verità, si è diffusa la notizia secondo la quale il Tribunale di Padova avrebbe bocciato l’obbligo vaccinale per i sanitari tramite una sentenza che accoglie il ricorso di un’operatrice sanitaria sospesa poiché non sottopostasi al vaccino anti Covid. I titoli proposti dalle testate che hanno trattato la notizia sono netti e perentori: “Il tribunale asfalta Draghi: garanzie zero con il vaccino” titolava ieri in apertura di prima pagina il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ma le cose non stanno così. In primis non si tratta di una sentenza, ma di un’ordinanza in giudizio cautelare, una distinzione che non è solo formale, ma sostanziale. Leggendo in toto il provvedimento in questione, non è difficile comprenderne la reale portata: si tratta di una riammissione a tempo e di natura cautelare, in attesa di un giudizio di merito che verrà in altra sentenza.

Motivando il provvedimento, infatti, il giudice tra le altre cose afferma che quella di riammettere in servizio la ricorrente sia allo stato degli atti “la misura cautelare più idonea a garantire provvisoriamente il diritto della ricorrente nelle more del giudizio di merito”. È proprio questo il punto omesso da praticamente tutti coloro che hanno parlato della vicenda, dal quale emerge che accogliendo il ricorso della ricorrente il giudice ha solo temporaneamente disposto la sua reintegra. L’espressione “nelle more del giudizio di merito”, nel linguaggio giuridico, indica il periodo che precede la definizione della sentenza, arco di tempo in cui quanto stabilito dal giudice avrà dunque valore. In altre parole, la ricorrente potrà tornare al lavoro sottoponendosi al tampone solo in attesa della decisione nel merito, che potrà confermare o sconfessare quanto stabilito. Si tratta di una distinzione che i giornalisti dovrebbero conoscere, quantomeno quelli che si occupano di temi giuridici, dove il rischio di fare disinformazione è alto.

Il giudizio cautelare nell’ambito del quale è stata pronunciata l’ordinanza, inoltre, è stato introdotto con ricorso “ex art 700 c.p.c. (codice di procedura civile)”, il quale prevede che “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. Ciò significa che, in pratica, l’operatrice sanitaria ha effettuato il ricorso poiché nell’attesa della sentenza il suo diritto (in questo caso quello svolgere la propria attività lavorativa) sarebbe stato pregiudicato mentre il giudice, dal canto suo, ha emesso l’ordinanza in questione in quanto sulla base degli elementi al momento in suo possesso le ragioni della ricorrente sembrano essere fondate.

Contestualizzata quindi in maniera precisa la decisione del giudice, è adesso bene fare luce su alcune significative motivazioni fornite dallo stesso, effettivamente interessanti. Tra queste, vi è soprattutto il fatto che “l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti”, il che renderebbe la relativa norma (decreto legge n. 44/2021) irragionevole “ai sensi dell’art. 3 Cost”. “Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri”, afferma il giudice, sottolineando che “la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta è pari a zero” mentre “la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo”. La garanzia che quest’ultima non abbia contratto il virus “non è assoluta, ma è certamente superiore a zero”, precisa in tal senso il giudice, che ha dunque accolto il ricorso ed ordinato alla resistente di “far riprendere immediatamente il lavoro alla ricorrente, a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare, oppure al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure infine al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore nel primo caso ed ogni 48 negli altri due”.

Insomma, non una vera e propria fakenews, ma un titolo altamente ingannevole e una notizia trattata senza conoscere alcuni elementi base di diritto che permettono di leggerla correttamente. In parole povere quello che il giudice ha stabilito è semplicemente che il ricorso della sanitaria potrebbe avere un fondamento e, per evitare possibili discriminazioni, l’ha riammessa temporaneamente al lavoro, in attesa che un’altra sentenza decida se effettivamente l’obbligo vaccinale debba essere considerato illegittimo. “Tribunale di Padova: i ricorsi contro gli obblighi vaccinali potrebbero avere un fondamento”, questo sarebbe stato un titolo corretto. Non certo “Il tribunale asfalta Draghi” o “Il tribunale affossa l’obbligo vaccinale” come titolato su alcune testate.

[di Raffaele De Luca]

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6 Commenti

  1. Purtroppo, nonostante l’ordinanza faccia vedere uno spiraglio di luce, pare comunque assurdo che la sanitaria venga riammessa a lavoro a meno che si sottoponga al tampone per dimostrare di non aver contratto il virus. Per caso, chi è vaccinato, e può comunque infettarsi, deve fare il tampone per lavorare?!?!?! NO. Quindi perché dovrebbe farlo lei?!?!?!?! Mi sembra che nessuno sia pienamente ragionevole. Ancora c’è timore a dire, riconoscere e mettere nero su bianco le cose come stanno: obbligo vaccinale quale strumento per mettere in difficoltà il lavoratore e indurlo a vaccinarsi perché senza altra alternativa.

  2. Anche se,si è voluto fare un titolo a effetto da prima pagina i giudici mettono in discussione l’obbligo vaccinale nella sua efficacia, xké contrappone il vaccino a Rna al tampone dando all’ultimo una più sicura efficacia.nn x niente stiamo ancora contando contagi e morti,parlo sempre del Rna,e parlo anche di reazioni o conseguenze alla vaccinazione dopo mesi dalla inoculazione.tornando al giudice apre la strada come altri giudici a un giudizio finale che arriverà

  3. Ottima precisazione e ben argomentata. Bravi! Qualcosa di buono esce anche da una certa parte di stampa. Oddio, vedere a che posto siamo arrivati nella classifica mondiale relativa, appunto, la libertà di stampa, lascia ben poco da sperare.

  4. Il discorso è che ci sono ormai molte sentenze e ordinanze di giudici di pace, ordinari e amministrativi che, nelle motivazioni, distruggono tutte le norme e gli obblighi creati in questi due anni da questi criminali. Se tali motivazioni, di per sé sufficienti a fare cadere tutto il castello di carte messo così in piedi, non si traducono in vera giustizia è perché, purtroppo secondo me, le istituzioni a nostra difesa sono compromesse. Quindi, anche se i titoli possono essere fuorvianti, la sostanza non cambia e aiuta tutti quelli che vogliono opporsi alla distruzione del nostro Paese per continuare a combattere.

  5. Certo, giuste precisazioni. Ma pur essendo “ordinanza in giudizio Cautelare” e non una sentenza, quello che vi si legge è di una gravita’ clamorosa secondo me .. ” l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge”… Ricordo il sig. Draghi nella conferenza estiva ” vaccinatevi o morirete e farete morire” e non aveva fondamento scientifico questa affermazione… Aspetto le sue scuse al popolo italiano . Gia’ lo so, aspettero’ a lungo.

  6. Bravi, c’è bisogno di ridare dignità al giornalismo. Potrei anche preferire la versione declamata da Belpietro, ma è giusto dire le cose come stanno e non come le si vorrebbe.

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