“Le domande delle parti ricorrenti che avevano quale presupposto la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati, in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa, hanno perso di attualità nel senso che non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sia per quanto riguarda l’azione cautelare sia per quanto riguarda la domanda di merito, poiché devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale”: è quanto si legge all’interno di una recente sentenza del Giudice del Lavoro di Treviso, il dott. Massimo Galli, dalla quale emerge che il legislatore abbia implicitamente riconosciuto che la sospensione degli insegnanti non vaccinati fosse illegittima. Infatti, il giudice ha sostanzialmente ritenuto non necessario esprimersi sul ricorso relativo alla sospensione dalle funzioni e dalle retribuzioni presentato da diversi docenti trevigiani dato che, a fornire una risposta alle tesi da loro sostenute, sarebbe stato direttamente il legislatore.
Quest’ultimo avrebbe praticamente sconfessato la normativa che disponeva la sospensione dei docenti non vaccinati, stabilendo indirettamente che essa non fosse necessaria. In tal senso, secondo il giudice il nuovo decreto legge 24/2022 avrebbe sostanzialmente disposto in maniera retroattiva la riammissione sul luogo di lavoro degli insegnanti non vaccinati, in quanto nella sentenza si legge che “il risultato dell’introduzione di tale nuova disciplina per quanto rileva ai fini del presente giudizio consiste dunque nell’abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021“: in altre parole, l’abrogazione della sanzione dovrebbe considerarsi effettiva dal 15 dicembre 2021. È proprio questa la data che la precedente normativa indicava come giorno di inizio dell’obbligo vaccinale per i docenti e delle relative sanzioni per gli inadempienti, che sulla base di tale interpretazione il legislatore avrebbe sconfessato.
Avendo dunque, secondo il giudice, il nuovo decreto effetto retroattivo ed essendo quindi decaduta la sospensione già dal 15 dicembre 2021, gli insegnati che hanno effettuato il ricorso avrebbero diritto a ricevere le retribuzioni che sono state loro negate in seguito alla sospensione prevista dalla vecchia normativa. Si tratta di una logica conseguenza che, seppur non esplicitamente precisata nel testo della sentenza, appare ovvia. «In termini concreti il cauto, ma chiaro giudice trevigiano, ha statuito che il personale scolastico che non ha accettato la vaccinazione ha diritto alle retribuzioni non percepite dalla data della sospensione perché il legislatore ha riconosciuto, confessoriamente, il fondamento della tesi da me sostenuta nella causa, che la sospensione non fosse necessaria», ha infatti affermato l’avvocato che ha difeso i docenti trevigiani Mauro Sandri. «La prossima settimana, dopo avere effettuato i conteggi, notificherò al Ministero della Pubblica Istruzione la richiesta di pagamento degli stipendi arretrati per i tantissimi docenti di varie scuole della Provincia di Treviso che ho avuto ed ho l’onore di assistere», ha a tal proposito fatto sapere l’avvocato, sottolineando che «la causa prosegue per ottenere anche il pagamento dei danni non patrimoniali, comunemente definiti danni morali».
[di Raffaele De Luca]
Non so se a livello pratico comporti molto, di sicuro sono granelli di sabbia nel sistema e può influire su scelte governative future.
Avanti così! Purtroppo siamo governati da criminali, buffoni e dilettanti allo sbaraglio, quindi l’unica alternativa al rispetto dei propri diritti è il ricorso alla magistratura!
Sul fatto che siano dilettanti allo sbaraglio,ho forti dubbi.
Se erano dilettanti allo sbaraglio,stavano già nelle patrie galere;il fatto che non ci siano ,qualcosa vuole pure dire.
Oppure pensate che sia un caso? E quindi siamo sicuri che i magistrati siano eroi?
Come si dice in questi casi; “ai posteri l’ardua sentenza-semmai ce ne sarà una-.
Comunque attenzione al fumo negli occhi.