Non si può ordinare l’abbattimento d’urgenza degli alberi se non esiste alcun rischio concreto per l’incolumità pubblica: è quanto si desume da una recente sentenza del Consiglio di Stato, con la quale è stata annullata un’ordinanza del Sindaco di Pont Canavese (Torino) del 12 marzo 2020 che imponeva ad alcuni cittadini di abbattere un abete rosso secolare alto circa 29 metri e ricadente entro la loro proprietà, poiché era stato ravvisato in esso un “pericolo imminente per la pubblica incolumità sulla viabilità pubblica e nell’abitato circostante”. Una posizione evidentemente non condivisa dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondata l’illegittimità dell’ordinanza sindacale sostenuta dagli appellanti. Quest’ultima, infatti, era caratterizzata da diversi difetti sui quali ha fatto luce la sentenza, che rappresenta un importante punto a favore della salvaguardia degli alberi.
Del resto, come testimoniato dal caso in questione, la possibilità che gli stessi vengano sbrigativamente definiti come un pericolo per l’incolumità pubblica – e che venga dunque ordinato il loro abbattimento senza che però via sia alcuna valida motivazione – non è remota, visto che senza l’intervento del Consiglio di Stato la tutela dell’albero in questione sarebbe di fatto venuta meno. Dopo l’ordinanza emessa dal Sindaco su parere dei Carabinieri Forestali locali, i proprietari avevano infatti fatto ricorso al TAR del Piemonte, che tuttavia con un provvedimento del 4 marzo 2021 lo aveva respinto ritenendo legittima l’ordinanza impugnata. Se quindi i proprietari non avessero proposto appello al Consiglio di Stato contestando l’illegittimità dell’ordinanza per motivi quali il “difetto di motivazione” e l'”eccesso di potere per difetto di istruttoria”, l’albero avrebbe dovuto essere sottoposto ad abbattimento nonostante quest’ultimo, a quanto pare, non fosse giustificato.
In tal senso, non solo il “cosiddetto ‘rischio zero’ di caduta di un (qualsiasi) albero non esiste, come del resto esplicitato dalle ‘Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi’ del Ministero dell’ambiente”, ma – come sostenuto dagli appellanti – allo stato attuale manca del tutto un “grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, necessario per emanare un’ordinanza d’urgenza. Del resto, la sola constatazione che l’ordinanza in questione risale ad oltre due anni fa e che ad oggi l’abete oggetto dell’ordine di abbattimento non ha mostrato alcun segno di cedimento, permette di comprendere per quale motivo tale posizione è stata ritenuta fondata: a documentare quest’ultimo punto, infatti, è stata non solo una “perizia di parte”, ma anche il “verificatore” incaricato dal Consiglio di Stato. Lo stesso – a cui nello specifico è stato assegnato il compito di “acquisire una valutazione della reale stabilità dell’albero, alla luce dei protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale” – è infatti arrivato alla conclusione che “tali rischi si collocano a livelli internazionalmente riconosciuti come accettabili, in quanto attualmente ‘i più bassi ragionevolmente possibili'”.
Venendo poi all’“eccesso di potere correlato al difetto di un’adeguata istruttoria”, gli appellanti hanno ricordato come l’amministrazione di Pont Canavese li avesse inizialmente incaricati di “produrre una perizia che accertasse lo stato di conservazione della pianta”. Quest’ultima aveva escluso “la sussistenza – all’epoca – di un concreto ad attuale pericolo di crollo dell’albero” ed aveva giudicato “l’intervento di potatura eseguito il 12 ottobre 2019 idoneo a garantire la corretta e sicura fruibilità della strada pubblica”, ma nonostante ciò nella successiva ordinanza il Sindaco si era limitato ad accogliere l’invito all’abbattimento espresso dal “Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte” tramite parere, senza però “indicare i profili argomentativi – nel confronto tra le divergenti ragioni espresse dalle parti – che l’avevano determinato a concludere in tal senso”.
È per questi motivi dunque che il Consiglio di Stato, dopo un lungo procedimento, ha annullato l’ordinanza e condannato il Comune di Pont Canavese al pagamento delle spese legali, tramite una sentenza che rappresenta un monito importante. Mediante la stessa, infatti, è stato indirettamente sottolineato che se da un lato i sindaci hanno il potere di emanare provvedimenti del genere, dall’altro non devono disporre in maniera arbitraria di quest’ultimo, onde evitare di ordinare un abbattimento non necessario e di non tutelare in maniera adeguata gli alberi.
[di Raffaele De Luca]