La Corte Costituzionale ha nuovamente ribadito la legittimità dell’obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario, introdotto temporaneamente dall’Esecutivo guidato da Mario Draghi. I giudici hanno infatti respinto il ricorso di una dipendente dell’Asst degli Ospedali Civici di Brescia, che all’inizio del 2022, dopo circa tre mesi di smart-working, era stata sospesa dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo. La ricorrente si era rivolta al giudice del lavoro deducendo l’illegittimità dell’obbligo vaccinale, chiedendo di essere riammessa in servizio, di percepire la retribuzione perduta e di vedersi versati i contributi previdenziali dalla data della sospensione sino alla riammissione in servizio. Il caso è arrivato fino alla Corte Costituzionale, che non le ha dato ragione.
La Corte ha evidenziato come sia già stato “chiarito che l’obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate”, sia in considerazione del “non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell’epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili” che della “proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità”. Per quanto riguarda lo smart working, la Consulta ha ricordato come tale strumento non costituisca “un diritto del lavoratore”, assumendo “carattere variabile nel tempo” e “potendo essere oggetto di revoca o di modifiche”, nonché “atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata”. Questa opzione, infatti, rappresentava in prima battuta “una risposta all’emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale”. Inoltre, ha concluso la Corte, “una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione pur astrattamente possibile come nell’originaria fase della pandemia” non avrebbe permesso “di affidare l’attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art. 4-ter, per l’ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”.
La legittimità dell’obbligo della vaccinazione anti-Covid per il personale sanitario, insieme alle relative sanzioni, era già stata confermata dalla Consulta lo scorso dicembre, quando i giudici avevano emesso alcune sentenze in risposta ai ricorsi presentati da diversi tribunali amministrativi regionali. Nelle motivazioni, uscite due mesi dopo, la Corte aveva ritenuto tali norme legittime e necessarie per proteggere il “bene supremo” della salute collettiva basandosi sull’assunto – oggi ampiamente smentito – che il vaccino fosse funzionale a impedire o a rallentare il contagio.
[di Stefano Baudino]
Non avevo dubbi sulla sentenza, non potevano sbugiardarsi… poi ancora siamo “sotto schiaffo”, ma ci sarà un giorno in cui verranno “cambiati”!!
Che spettacolo miserando per la nostra magistratura!
Il fatto che il vaccino non impedisse il contagio SI SAPEVA già all’epoca. Quando a Dicembre 2021 i locali vennero portati alla massima capienza (siamo sicuri di trovarci tra persone non contagiose) salvo ritornare frettolosamente indietro dopo qualche giorno, in SPAGNA (ma anche in altri Stati)la capienza dei locali rimaneva RIDOTTA e non portata al 100% proprio perchè era già CHIARISSIMO che anche i vaccinati contagiano.
La corruzione continua ad allargarsi a macchia d’olio… Ormai i livelli sono quelli dei Paesi del Centramerica
Tra cani non si mordono.
Il Potere si compone di: Legislativo, Esecutivo, Giudiziario. Un po’ come la SS Trinità che è trina ma sempre una è…