Ancora una volta, un tribunale infierisce un colpo ai decreti che, durante il periodo pandemico, hanno imposto l’obbligo vaccinale per i lavoratori dipendenti e la sospensione senza stipendio per i “renitenti” alla dose anti-Covid. L’ultima sentenza arriva da Recanati, in provincia di Macerata, dove il Tribunale del Lavoro ha dato ragione a una professoressa che, a fine 2021, era stata sospesa senza stipendio dalla scuola in cui insegnava per non essersi vaccinata. L’insegnante aveva fatto ricorso, sostenendo che il fatto di essere in malattia la esonerasse dall’obbligo di presentare la certificazione vaccinale. La sua motivazione è stata accolta dal giudice, che ha condannato la scuola a reintegrarla con restituzione degli stipendi arretrati.
Nello specifico, dopo aver diffidato l’insegnante – di nome Rita Andrenelli – a effettuare la vaccinazione, la dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Mattei Di Recanati aveva sospeso per un periodo di tre mesi dal lavoro l’insegnante, bloccando anche l’erogazione degli stipendi, in applicazione dell’articolo 4 del decreto legge 44 del 2021. Dopo essersi rivolta a un legale, la docente sospesa aveva presentato ricorso al Tribunale del Lavoro di Macerata. In una recente udienza, nella cui cornica l’Avvocatura dello Stato aveva insistito per la validità della sospensione, il giudice del lavoro si è pronunciato dando ragione alla donna e sancendo che, avendo quest’ultima presentato il certificato di malattia all’istituto, nessuno avrebbe potuto obbligarla a farsi inoculare contro il Covid. Per questo motivo, il giudice ha disposto il reintegro dell’insegnante, imponendo al Ministero dell’Istruzione il pagamento degli stipendi non erogati in suo favore.
Questa è solo l’ultima di una lunga scia di pronunce giurisprudenziali che, a diverse latitudini, stanno smontando pezzo per pezzo le norme che durante la pandemia hanno introdotto l’obbligo vaccinale e le sanzioni ai non vaccinati. In Liguria, nel gennaio dello scorso anno l’azienda ASL2 è stata condannata dal tribunale di Genova a pagare gli stipendi non corrisposti degli operatori sanitari dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sospesi per sei dalle proprie mansioni nel 2021 in quanto non vaccinati. Pochi mesi dopo, il giudice monocratico del Tribunale del lavoro dell’Aquila ha emesso una fondamentale sentenza con cui è stata dichiarata illegittima la sospensione dal lavoro per la mancata vaccinazione Covid da parte dei lavori sottoposti all’obbligo, ovvero gli over 50, con la motivazione che le caratteristiche stesse dei vaccini anti-Covid disponibili non rispettano “il fondamento per imporre l’obbligo vaccinale”, in quanto non conferiscono “la garanzia della prevenzione dall’infezione”. Il mese scorso, due sentenze hanno riaperto il dibattito sul punto: quella del giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, che ha stabilito che l’Asl bolzanina dovrà pagare un risarcimento di circa 170mila euro a una dirigente dell’ospedale di Bressanone che nel 2021 fu sospesa dal servizio per non essersi fatta inoculare, e il giudice del lavoro di Vasto, che ha condannato la Asl Lanciano Vasto a risarcire con oltre 4mila euro un infermiere che, nel 2022, era stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per non aver adempiuto all’obbligo di vaccinazione contro il Covid 19 o alla comunicazione della certificazione recante le ragioni giustificative della mancata vaccinazione.
[di Stefano Baudino]
L’obbligo vaccinale è stato un vero e proprio abuso e privo di un vero sostegno scientifico fatto è approvato da dementi che però nessuno incrimina. Lo stato di diritto è a mio giudizio un istituto corrotto e comprato dall’ associazione privata a delinquere creata dai burocrati miliardari del WEF.