Accogliendo le istanze avanzate da varie associazioni animaliste, il TAR di Trento ha impartito lo stop alla seconda ordinanza di abbattimento dell’orsa KJ1 firmata nel fine settimana da Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento. I giudici amministrativi hanno infatti disposto la sospensione del provvedimento nella parte in cui viene ordinato l’abbattimento dell’esemplare, «salva l’adozione delle misure alternative all’abbattimento e di tutte le misure destinate ad assicurare la tutela pubblica della pubblica incolumità». L’ordinanza di abbattimento per l’orsa KJ1, ritenuta responsabile dell’aggressione nei confronti di un turista francese di 43 anni verificatasi a Dro martedì 16 luglio, era stata firmata da Fugatti sabato scorso. Nel documento – a differenza di un precedente provvedimento firmato dal presidente della provincia, anch’esso bocciato dal Tar – figuravano i risultati di esami biologici che hanno ricondotto con certezza l’identità di KJ1 a quella del plantigrado che la settimana scorsa ha aggredito l’uomo.
All’interno dell’ordinanza, il Tribunale Amministrativo Regionale ha spiegato che il presidente Fugatti «ha ribadito che la misura dell’abbattimento è l’unico rimedio praticabile, non essendo al contrario utile la diversa misura della rimozione tramite cattura, in quanto non assicura la tutela immediata dell’incolumità pubblica», richiedendo «tempi più lunghi e incertezza di positivo risultato, senza tenere conto del rischio cui possono essere esposti gli operatori nell’eseguire». I giudici si sono però opposti a quest’ottica, censurando l’opzione dell’abbattimento, considerato una «soluzione irreversibile», sulla base del «principio di proporzionalità», che, si spiega nell’ordinanza, «impone in linea di principio il divieto di abbattimento, salvo derogarvi, laddove non esista un’altra soluzione valida». Il TAR ha però sottolineato che rimane in ogni caso «demandata nelle more all’autorità provinciale l’adozione delle misure più adeguate», con l’obiettivo di assicurare «l’eventuale captivazione dell’esemplare identificato come KJ1, ovvero la predisposizione di tutte le cautele per assicurare il costante monitoraggio del territorio e le puntuali segnalazioni alla popolazione che frequenta le zone interessate del pericolo esistente e dei comportamenti da seguire», tra cui anche «l’interdizione all’accesso in determinate aree». Insomma, l’orsa – che attualmente si muove nell’area insieme ai suoi tre cuccioli – non potrà essere abbattuta, ma rimane aperta l’opzione della cattura con probabile successiva detenzione.
Nei giorni precedenti, il TAR aveva bocciato un’altra ordinanza firmata da Fugatti per l’abbattimento dell’orsa KJ1, già allora indiziata di aver aggredito il turista francese. In quel caso, i giudici avevano sospeso il provvedimento e detto no all’abbattimento perché «senza alcuna possibile alternativa e, allo stato, senza un accertamento definitivo dell’effettiva riconducibilità dell’aggressione all’orsa nominata Kj1». Il presidente della provincia non si era però arreso, firmando un’altra ordinanza che, a differenza di quella inizialmente prodotta, conteneva i risultati dei test effettuati dalla Fondazione Mach di San Michele all’Adige sui campioni biologici dell’orsa raccolti dal Corpo forestale provinciale sul luogo dell’attacco. A fare ricorso al TAR anche contro il secondo provvedimento di Fugatti erano però state alcune sigle animaliste, tra cui la Lega Anti Vivisezione e l’ENPA (che da sempre considerano «ursicide» le politiche intraprese negli ultimi anni dalla giunta Fugatti), le quali avevano sottolineato i «vizi di sostanza e di forma» dell’ordinanza del presidente della provincia di Trento. E i giudici amministrativi hanno dato loro ragione.
[di Stefano Baudino]
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