La nuova bozza del decreto Covid, approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario con il fine di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza adeguate durante lo svolgimento delle prestazioni di cura ed assistenza. «Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2», si legge all’interno del decreto, nel quale viene sottolineato anche che l’obbligo perdurerà fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Inoltre, gli unici soggetti per i quali la vaccinazione non sarà obbligatoria (o quantomeno potrà essere differita) sono coloro che corrono pericoli per la salute, i quali dovranno essere attestati dal medico di medicina generale.
Le persone che non si atterranno a tale disposizione subiranno sanzioni che possono andare dallo svolgimento di lavori differenti, che non determinano il rischio di diffusione del contagio, alla vera e propria sospensione dall’attività lavorativa. Nello specifico, ove possibile si realizzerà la prima ipotesi e lo stipendio sarà quello corrispondente alla mansione esercitata ma, quando ciò non sarà praticabile, il diritto di svolgere il proprio lavoro sarà interrotto ed i soggetti non riceveranno alcuna retribuzione. Tale sospensione manterrà la sua efficacia «fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
Infine, il decreto stabilisce anche che coloro che effettueranno le vaccinazioni, se rispetteranno le regole stabilite, saranno esenti da qualsiasi responsabilità per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, dei quali potrebbero essere accusati in seguito alla somministrazione del vaccino anti Covid. «La punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
[di Raffaele De Luca]