sabato 23 Novembre 2024

Crisi abitativa e repressione: la Camera approva nuove pene per le occupazioni

In occasione della seduta di apertura dei lavori sul Disegno di Legge 1660, anche noto come “DDL Sicurezza”, la Camera ha già approvato alcuni degli emendamenti avanzati, che, se confermati, amplierebbero ulteriormente la lista dei nuovi reati introdotti dal Governo Meloni: uno di questi è il reato 634-bis, ossia quello di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. L’inedita pena prevederebbe il carcere da due a sette anni per chi occupa un immobile destinato al domicilio di altri, punirebbe chi “collabora” nell’occupazione, e consentirebbe alle forze dell’ordine di intervenire negli sgomberi senza il vaglio dell’autorità giudiziaria. L’emendamento approvato, inoltre, integra le fattispecie dell’articolo 639-bis, estendendo di fatto il nuovo reato anche a chi occupa le case pubbliche sfitte. Il via libera della Camera arriva in un momento di forte aumento della repressione del dissenso, e, nell’occhio del ciclone della crisi abitativa, finisce per approvare una misura che andrebbe a colpire chi sta ai margini della società.

La discussione sul DDL Sicurezza è iniziata martedì 10 settembre, e andrà avanti per giorni. Come ha spiegato l’ex magistrato Livio Pepino in occasione di una conferenza sul tema trasmessa da Radio Onda d’Urto, il pacchetto di riforme prevede in generale un aumento delle pene per reati già esistenti, un’estensione delle casistiche dei reati, l’introduzione di nuovi reati, e un aumento dei poteri e delle tutele delle forze di polizia. Per quanto riguarda il 634-bis, esso prevede il carcere da due a sette anni per chi “mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze”. L’emendamento (di preciso l’articolo 10) è stato approvato nella sua interezza, e, come spiega l’avvocato Eugenio Losco, illustra anche la procedura da seguire per portare avanti lo sfratto. Nello specifico, l’emendamento spinge le forze dell’ordine a intervenire “senza ritardo”, e consente loro di procedere negli sgomberi previo il mero accertamento che “sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione”, senza dover dunque attendere l’ordinanza di convalida del giudice. Dopo le operazioni, infatti, gli ufficiali di polizia giudiziaria avranno 48 ore di tempo per redigere il rapporto da presentare al pubblico ministero, il quale dovrà richiedere “al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale”; a quel punto, il giudice avrà “dieci giorni dalla ricezione della richiesta” per emettere l’ordinanza di convalida. Essa, insomma, potrebbe venire emessa fino a 14 giorni dopo lo sfratto.

Secondo l’avvocato Losco, il reato 634-bis si sovrapporrebbe nella sua quasi totalità al già presente reato 633 di “Invasione di terreni o edifici”, da cui si distingue per il solo fatto che nel secondo non è necessario che venga esercitata violenza. Il 634-bis, insomma, si applicherebbe a tutte le circostanze del 633 in cui viene anche esercitata violenza. Il problema, spiega Losco, è che “violenza” potrebbe voler dire tutto: il termine si rivolge infatti «anche agli oggetti», tanto che potrebbe venire considerata “violenza” anche la rottura di una serratura. Secondo l’avvocato, posto dunque che è improbabile che si verifichi uno sfratto senza violenza, a parità di condizioni dovrebbe venire applicato il 634-bis, perché prevede una pena maggiore. Il reato prevede la punizione “a querela della persona offesa”, ossia su denuncia. Come spiega l’avvocato Marco Pelissero, tuttavia, «l’art. 634-bis c.p., andando ad implementare le fattispecie di cui all’art. 639-bis c.p., diventa procedibile d’ufficio, quando si tratta di edifici pubblici, come nel caso di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica». Il reato di occupazione arbitraria, insomma, finirebbe per permettere anche gli sfratti delle persone che occupano le case popolari. A venire puniti, saranno anche coloro che aiutano la persona interessata a resistere allo sfratto.

Secondo l’opinione di molti avvocati, l’introduzione del 634-bis non sarebbe solo superflua, ma preoccupante: a fronte di una lettura approfondita, infatti, il reato finirebbe per colpire con maggiore vigore chi già sta ai margini della società. In Italia, il problema dell’emergenza abitativa è particolarmente sentito: secondo i più recenti dati dell’ISTAT, nel Paese sono presenti circa 10 milioni di case sfitte, a fronte di un totale di 800.000 case popolari (dati Federcasa). Sempre secondo l’ISTAT, nel 2022, 2,6 milioni di famiglie risultavano sotto la soglia di povertà, e nel 2021 oltre 96.000 persone erano registrate come senzatetto (ISTAT). Federcasa sostiene che gli alloggi popolari ospitino poco più di 2 milioni di persone e che ci sarebbero almeno 650.000 richieste pendenti in tutta Italia; le case popolari disabitate sarebbero invece 50.000. A complicare la situazione arrivano anche il caro affitti e il crollo del mercato della compravendita immobiliare, che non fanno che rendere la crisi abitativa in Italia sempre più emergenziale.

[di Dario Lucisano]

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2 Commenti

  1. Ottima legge!! Evidentemente non sapete come funziona in Italia l’assegnazione di case popolari. Vi è una graduatoria ma la persona ONESTA resta eternamente in graduatoria mentre quella disonesta OCCUPA una casa, anche se è DOPO in graduatoria. Nel peggiore dei casi dopo anni all’OCCUPANTE viene assegnata la casa mentre nel migliore dei casi DOPO ANNI l’occupante viene buttato fuori ma egli prima di andarsene fa DANNI INENARRABILI all’immobile portandosi via anche i sanitari. Questa legge è un primo passo verso una EVOLUZIONE ma ci vorranno anni, con la mentalità italiana, per dievntare un Paese NORMALE come gli altri Paesi Occidentali!

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