I dipendenti che decidono di non sottoporsi al vaccino anti Covid e che non possono essere destinati ad altre mansioni, rischiano di essere sospesi dalla propria attività lavorativa e conseguentemente dalla retribuzione. È quanto emerge dalla recente sentenza n. 18441/2021 del Tribunale di Roma, con la quale è stata giudicata legittima la decisione di un’azienda che ha congelato il rapporto di lavoro di una donna volontariamente non sottopostasi al siero.
Nello specifico la lavoratrice, a cui non era stato possibile trovare un impiego differente, era stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio a decorrere dal primo luglio scorso fino alla cessazione delle limitazioni per la pandemia o ad un eventuale giudizio di revisione di idoneità. Infatti, in seguito alla visita medica aziendale ella era risultata «idonea con limitazioni» non solo a causa dei problemi a sollevare carichi maggiori o uguali a 7 chili ma, appunto, per il non poter stare a contatto con la clientela non essendo vaccinata. Tuttavia, la donna ha successivamente promosso il ricorso in questione sostenendo che la decisione del datore di lavoro costituisse un «provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione». Tesi a cui, però, il Tribunale si è schierato contro stabilendo che non si tratta di una sanzione disciplinare ma, «stante la parziale inidoneità alle mansioni», di un provvedimento di sospensione doveroso.
Nella sentenza si legge che il datore di lavoro è «obbligato a sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni a cui è addetto ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile». Quest’ultimo, infatti, prevede che l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure «necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro». Ma questa non è l’unica motivazione alla base della sentenza, nella quale si fa riferimento anche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 81/2008, in base al quale «ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».
Infine per ciò che concerne la sospensione dello stipendio il tribunale, richiamando la giurisprudenza in merito, ricorda che se il medico competente non giudica idoneo il dipendente a svolgere le prestazioni lavorative, e vi è dunque la «conseguente legittimità del rifiuto del datore di lavoro di riceverle», allora quest’ultimo non è nemmeno «tenuto al pagamento della retribuzione».
Detto questo, non si tratta di certo della prima decisione a favore della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei lavoratori non vaccinati. Anche il Tribunale di Modena ha recentemente emesso una sentenza simile, anch’essa basata sulle norme sopracitate nonché sulla direttiva dell’Unione europea, che nel giugno 2020 ha incluso il SARS-CoV-2 tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Inoltre pure i giudici del tribunale di Belluno e di Verona erano precedentemente arrivati a conclusioni del genere. Non si tratta più, quindi, di un singolo precedente giuridico: l’orientamento dei Tribunali italiani, destinato senza dubbio a far discutere, è ormai chiaro.
[di Raffaele De Luca]
Buongiorno,pongo una domanda se qualcuno sa rispondermi. Visto il regolamento europeo 953/2021 che vieta qualsiasi forma di discriminazione per coloro che hanno deciso di non vaccinarsi e l’articolo 32 della ns.costituzione che vieta al datore di lavoro di applicare qualsiasi trattamento sanitario se non in presenza di una legge , perché lo possono fare con un DPCM??Il DPCM ha una valenza superiore?grazie
Ho bisogno di capire come può esserci un obbligo a sottoporsi ad una sperimentazione. Non me ne capacito.
Ciò che non sappiamo e’ come l’avvocato ha difeso la persona. La difesa deve anche fondarsi su efficacia e sicurezza del vaccino. La scheda tecnica del vaccino (esempio pfizer) riporta che il vaccinato può infettare e trasmettere infezione, così pure le note AIFA e dell’ ISS. Per questo motivo bisogna continuare a mantenere le misure di sicurezza dopo la vaccinazione( tutto scritto). Facendo riferimento all’art 2087 del codice civile e agli art. 20 e 42 del DL 81/2008( normativa su salute e sicurezza del lavoratore) si condanna il lavoratore. Non si fa riferimento però all’art. 279 art 2 punto b del D. Lgs 81/2008. Per quanto riguarda la sicurezza,la scheda tecnica del vaccino riporta che non ci sono dati su cancrogenicita, genotossicita…effetti a medio e lungo termine, per gli eventi avversi a breve termine basta guardare i siti di AIFA ed EMA e considerando che si sta effettuando solamente farmacovigilanza passiva e non attiva, gli eventi avversi sono molti di più. Per quanto riguarda Landini c’è poco da fidarsi, visto per il personale sanitario era d’accordo all’obbligo vaccinale , purché si facesse la legge e poi la legge è stata fatta. Aspettiamoci questo anche per altre categorie di lavoratori.
a breve termine basta guardare i siti di AIFA ed EMA Per quanto riguarda Landini, c’è poco da fidarsi visto che era d’accordo all’obbligo vaccinale dei sanitari e si è poi fatta legge e ora per gli altri lavoratori afferma che bisogna fare la legge. Quindi prepariamoci a vedere altre leggi che obbligano altre categorie di lavoratori.
A sentire Landini oggi questo non è possibile.
Aspettiamo che il sindacato si muova, che batta un colpo, anche se ho molti dubbi che lo farà.
Che tristezza.
Siamo peggio che nel regime fascista.
La sentenza si basa su un nulla scientifico.
Chiaramente solo una opposizione popolare può inveritre questo trend.
https://www.youtube.com/watch?v=cDV2SykzY9I
Non è specificato se la dipendente in questione ricopre un ruolo sanitario o meno, così sembrerebbe che chiunque possa sospendere un dipendente non vaccinato…
Se poi si sapesse il nome dell’azienda chissà che…
Comunque, sentenza assurda con motivazioni capziose. Il datore di lavoro che deve garantire la sicurezza dei propri dipendenti garantisce anche su eventuali “eventi avversi” scatenati da un “vaccino” che cerca di imporre?
ho condiviso la notizia e mi dicono che è un acchiappa clik… se ci fosse il numero della sentenza per indagare forse..
Ciao, puoi leggerla cliccando sul link inserito nella parola “sentenza”.