Il Tribunale di Grosseto ha riammesso in classe una maestra non vaccinata e per questo reindirizzata dall’istituto a lavorare in biblioteca, senza poter avere contatti con gli alunni. La misura fa appello a una circolare ministeriale che sancisce per il personale scolastico l’obbligo di vaccinazione a 90 giorni di distanza dalla guarigione dal Covid-19 per poter lavorare a contatto con altre persone. Tale obbligo non è però previsto dalla legge, che prescrive la possibilità di ricevere il super green pass, e nel caso dei docenti insegnare (almeno fino al 15 giugno), dopo aver contratto il virus ed essere guariti, con una validità di 180 giorni, al termine dei quali scatta l’obbligo vaccinale. Il giudice ha, dunque, stabilito l’illegittimità della circolare emanata dal ministero, perché in contraddizione con la legge ordinaria, permettendo alla maestra, in possesso del green pass rafforzato, di tornare a insegnare.
Si tratta di un caso apripista, che potrebbe sbloccare centinaia di situazioni analoghe in Italia, anche alla luce del peso giuridico della circolare ministeriale, non catalogabile come fonte del diritto all’interno dell’ordinamento italiano. È un atto utile a diramare istruzioni operative a seguito dell’introduzione di una novità legislativa o della pubblicazione di una sentenza particolarmente significativa della Corte Costituzionale. Tuttavia, se una circolare interpreta una legge in modo difforme da quella che è la volontà originaria del legislatore essa sfocia nell’illegittimità.
[Di Salvatore Toscano]
Avanti così!