Nella città di Gerusalemme migliaia di nazionalisti israeliani hanno marciato nel quartiere musulmano della Città Vecchia questa mattina, per celebrarne la conquista da parte di Israele nel 1967: la parata, secondo le fazioni palestinesi, potrebbe riaccendere il conflitto con Israele. Diversi scontri sono avvenuti all’interno della moschea di al-Aqsa, dove i palestinesi hanno risposto con il lancio di pietre alle granate stordenti della polizia, che ha sparato anche proiettili di gomma. Secondo l’agenzia di stampa Wafa, sono stati arrestati almeno 10 palestinesi. Reuters riporta scontri in tutta la Cisgiordania, con il ferimento di almeno 30 palestinesi.
I referendum sulla giustizia del 12 giugno di cui nessuno parla: facciamo chiarezza
Il 12 giugno, data in cui i cittadini italiani potranno recarsi alle urne per esprimersi in merito ai referendum sulla giustizia, si avvicina a grandi passi. I quesiti, promossi dalla Lega e dal Partito Radicale, sono stati ufficialmente depositati alla Corte di Cassazione nel giugno 2021: quelli redatti dai promotori erano in origine sei, ma uno di essi, riferito alla responsabilità civile dei magistrati, è stato considerato dalla Corte Costituzionale inammissibile “per il suo carattere manipolativo e creativo” e per una “mancanza di chiarezza” nei primi giorni dello scorso marzo. I cinque referendum che hanno ottenuto il via libera da parte della Consulta riguardano invece l’abolizione dell’obbligo della raccolta firme per i magistrati che si candidano al CSM, la valutazione sulla professionalità dei magistrati da parte dei “non togati”, la separazione delle carriere tra giudici e pm, la limitazione delle misure cautelari e l’abolizione della legge Severino sull’incandidabilità e la decadenza dei condannati.
Per un voto più consapevole, analizziamo nel dettaglio le materie oggetto dei cinque quesiti e gli effetti che le eventuali vittorie dei “sì” produrrebbero sulla normativa. Ricordiamo che, trattandosi di referendum abrogativi, come afferma l’art. 75 della Costituzione “la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.
Elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura
Il testo del quesito: «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».

Attualmente, a un magistrato che ambisca a candidarsi al CSM viene richiesto di raccogliere dalle 25 alle 50 firme di altri magistrati che lo sostengono. Se vincesse il “sì”, quest’obbligo verrebbe meno.
Valutazione dei magistrati
Il testo del quesito: «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».
Il CSM è chiamato a valutare professionalmente i magistrati. Per farlo, si avvale dei pareri espressi dal consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari. Entrambi gli organismi sono formati, secondo la medesima logica del CSM, da membri di diritto, da magistrati e da membri “laici” (avvocati e professori universitari).

I Consigli formulano pareri su questioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici giudiziari, esercitano la vigilanza sulla condotta dei magistrati e stilano le pagelle relative al loro avanzamento in carriera. Sugli ultimi due aspetti, però, i componenti “laici” non hanno attualmente la possibilità di esprimersi: se vincesse il “sì” potranno farlo, partecipando alla totalità delle deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari.
Separazione delle carriere
Il testo del quesito: «Volete voi che siano abrogati: l’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio alla funzione giudicante e a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160? ”?».

Oggi, a determinate condizioni, la legge consente a un magistrato di passare fino a quattro volte dalla funzione requirente (attività di pubblico ministero, svolta dai magistrati che sono chiamati a dirigere le indagini e a rappresentare l’accusa in sede processuale) a quella giudicante (esercitata dai giudici che hanno il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza) e viceversa.
Se vincesse il “sì”, il magistrato dovrebbe scegliere all’inizio della sua carriera professionale quale delle due strade imboccare, non potendola più cambiare successivamente.
Limiti alle misure cautelari
Il testo del quesito: «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».
Le misure cautelari sono provvedimenti limitativi della libertà della persona. Esse possono essere adottate dall’autorità giudiziaria ai danni del soggetto nel corso delle indagini o comunque prima che sia pronunciata una sentenza definitiva di condanna. Affinché possano essere disposte, però, devono ricorrere specifici presupposti, delineati dalla legge: il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato da parte del soggetto.
Anche se è stato presentato come concernente la sola custodia cautelare, in realtà il quesito interessa anche le altre misure cautelari: arresti domiciliari, obbligo o divieto di soggiorno, divieto di esercitare pubbliche funzioni o una professione, ecc.
Nel caso in cui vincesse il “sì”, verrà abrogata la motivazione della possibile reiterazione del reato da quelle per cui i giudici possono disporre la misura cautelare.
Abolizione della legge Severino
La “Legge Severino”, provvedimento approvato dal Parlamento e poi promulgato nel 2012, disciplina il regime di incandidabilità e di decadenza per i soggetti condannati definitivamente ad almeno 2 anni di carcere per reati di mafia e terrorismo, per delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e per reati per cui è prevista la reclusione non inferiore ai quattro anni. Sulla base della norma, essi vengono automaticamente esclusi dalle elezioni comunali, regionali, parlamentari ed europee (nonché dalle cariche di governo) o decadono dalle cariche che già ricoprono. La legge ha fissato ulteriori “paletti” per eletti e amministratori locali: per loro, infatti, si prevede la decadenza o la sospensione anche ove abbiano riportato condanna non definitiva (dunque, in primo grado o in Appello) per i casi di incandidabilità.

[di Stefano Baudino]
Colombia, elezioni presidenziali: attesa storica svolta a sinistra
In Colombia si voterà oggi per l’elezione del nuovo presidente. Secondo i sondaggi, il candidato favorito è Gustavo Petro, ex guerrigliero di sinistra: la sua elezione, fortemente sostenuta dalle nuove generazioni di elettori, rappresenterebbe una svolta per la storia del Paese, fino ad ora guidato da presidenti di destra. Se nessuno dei sei candidati otterrà più del 50% dei voti si dovrà andare a ballottaggio a giugno.
Nepal, scomparso aereo con 22 persone a bordo
In Nepal è sparito dai radar un aereo della compagnia privata Tara Air che trasportava 22 persone, delle quali 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio. Il mezzo era decollato dalla città turistica di Pokhara e diretto verso Jomsom, nel distretto di Mustang. I contatti con il mezzo, che trasportava anche cittadini stranieri dei quali non è ancora stata resa nota la nazionalità, sono stati persi pochi minuti dopo il decollo.
Sabato 28 maggio
8.30 – Ricerca CGIA: la guerra in Ucraina produrrà calo di 24 miliardi di Pil in Italia nel 2022.
10.00 – La Russia annuncia di aver testato con successo il nuovo missile ipersonico Zircon, può colpire a mille km.
10.50 – Terrorismo internazionale: 29 arresti in Italia per attività di proselitismo sul web.
12.00 – Mosca annuncia che la città di Kherson è interamente sotto il controllo delle forze russe, quasi ultimata la conquista del Donbass.
14.00 – Roberto Speranza: “mascherine obbligatorie anche agli esami di maturità”, gli studenti saranno gli ultimi a liberarsene.
16.00 – La Spagna approva la nuova legge sul consenso nei rapporti sessuali: “solo sì significa sì”.
18.00 – Concorsi truccati: sotto inchiesta 191 docenti di nove atenei italiani.
Colloquio telefonico tra Putin, Macron e Scholz: Russia apre a ripresa dialogo con Kiev
Vladimir Putin avrebbe “confermato l’apertura della Russia alla ripresa del dialogo” con Kiev: è quanto fa sapere il Cremlino in merito al contenuto di una conversazione telefonica sulla situazione in Ucraina che il presidente russo ha avuto oggi con il suo omologo francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il percorso negoziale sarebbe inoltre “congelato per colpa di Kiev”, si legge nella nota del Cremlino, nella quale viene altresì comunicato che Putin avrebbe sottolineato che la continua fornitura di armi occidentali all’Ucraina potrebbe generare “un’ulteriore destabilizzazione” ed un “peggioramento della crisi umanitaria”. Infine, la Russia sarebbe pronta a fornire il suo aiuto per trovare soluzioni che consentano “l’esportazione senza ostacoli del grano, compresa quella relativa al grano ucraino dai porti del Mar Nero”.
Una direttiva della Procura di Torino reintroduce la censura sul giornalismo
La Procura della Repubblica di Torino ha adottato un documento di indirizzo col fine di regolamentare il decreto Cartabia per quanto riguarda il diritto alla presunzione d’innocenza. Con questa direttiva l’informazione su arresti, denunce o altri provvedimenti e fatti di cronaca non potrà più essere fatta in autonomia dai giornalisti, ma dovrà essere autorizzata dal procuratore della Repubblica stesso. La legge Cartabia già prevedeva che fosse proprio il procuratore ad autorizzare il rilascio di informazioni: quando “strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini” ed in presenza di “specifiche ragioni di interesse pubblico”. Tuttavia la direttiva della Procura di Torino, firmata dalla procuratrice aggiunta Patrizia Caputo con il visto della procuratrice capo Anna Maria Loreto, si spinge più in là. «Non potrà che essere il procuratore della Repubblica – si legge – ad assicurare che la valutazione delle specifiche ragioni di interesse pubblico venga effettuata con un metro di giudizio il più possibile omogeneo». Dunque d’ora in poi sarà il procuratore a valutare la portata dell’eventuale notizia e il grado di importanza che potrebbe avere per l’opinione pubblica.
Per quanto riguarda la diffusione delle informazioni, questa avverrà per mezzo di comunicati. Dovranno essere redatti e proposti con un anticipo di almeno 48 ore al procuratore, che poi li autorizzerà: «i testi dei comunicati stampa verranno raccolti presso la segreteria del procuratore in ordine cronologico e annotati in un apposito registro», si legge nella direttiva. E la medesima cosa vale per le conferenze stampa, la cui richiesta di organizzazione dovrà arrivare al procuratore non meno di cinque giorni prima. Un’altra importante novità è che tutto questo riguarda anche le informazioni sugli arresti in flagranza di reato. In sostanza, anche nel caso ad esempio del sequestro di sostanze stupefacenti o dell’arresto di un criminale, servirà l’autorizzazione per scriverne. Nel documento della Procura infatti si dice esplicitamente che sebbene alcuni sostengano che la diffusione di notizie riguardanti gli arresti in flagranza non necessiti di autorizzazione, in quando manca il presupposto dell’indagine, “questo ufficio”, cioè la Procura della Repubblica di Torino, non ritiene che ciò sia corretto. Gli unici casi quindi in cui non vi sarà bisogno del via libera sono quelli che riguardano l’attività della polizia amministrativa o della polizia di sicurezza.
Sulle nuove modalità per accedere o scrivere di fatti di cronaca, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ha voluto spendere alcune parole. Da un lato ha ammesso come il rafforzamento e la tutela del diritto alla presunzione d’innocenza siano un obbiettivo condivisibile. Dall’altro però ha anche sottolineato che tale proposito non può tradursi nella compressione di un altro diritto, quello di cronaca, che la Costituzione della Repubblica garantisce senza bisogno di censure o autorizzazioni preventive. Già nei mesi scorsi diversi giornalisti avevano lamentato di rinvenire un “eccesso interpretativo” nell’applicazione della legge Cartabia, e l’Ordine piemontese, tramite il Presidente Stefano Tallia e il Consiglio, aveva iniziato a mobilitarsi sulla questione, aprendo un dialogo col procuratore generale Francesco Salluzzo. L’auspicio dell’Ordine è che in Parlamento si dibatta per giungere a una soluzione adeguata, e che il confronto con la magistratura piemontese possa continuare mantenendo saldi due principi cardine: la tutela della professione giornalistica e il diritto dei cittadini ad essere informati dei fatti.
Bisogna infine ricordare che le nuove disposizioni adottate dalla Procura della Repubblica di Torino si inseriscono nel quadro più generale di attuazione della direttiva che l’Unione Europea ha rivolto alle autorità pubbliche degli Stati Membri. L’intento dell’UE era quello di invitarle a calibrare meglio le dichiarazioni, adottando quelle misure necessarie per dare garanzia che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, la persona non venga presentata come colpevole.
[di Andrea Giustini]
Al Forum Euroasiatico Putin svela le mosse strategiche di Mosca: il discorso
Il presidente russo Vladimir Putin ieri è intervenuto in video collegamento da Mosca al Forum economico eurasiatico che quest’anno si tiene a Bishkek, la capitale del Kirghizistan: si tratta di un evento annuale promosso dall’Unione economica eurasiatica (UEE) – composta da Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia – incentrato su questioni economiche e commerciali. Il tema di questa edizione del Forum è “L’integrazione economica eurasiatica nell’era dei cambiamenti globali: nuove opportunità di investimento” e assume una rilevanza particolare per via degli sconvolgimenti economico-politici innescati dalla crisi ucraina. Il lungo discorso di Putin assume una rilevanza giornalistica innegabile alla quale tuttavia il grosso dei media non ha dato spazio, in quanto da esso si possono comprendere le mosse disegnate o già intraprese da Mosca per contrastare le sanzioni e il suo tentativo di riposizionamento diplomatico e strategico nella fase di crisi della globalizzazione generatasi. Un lavoro che, come vedremo, sta già dando diversi frutti.
Putin in apertura del suo discorso ha sottolineato che lo sviluppo dell’integrazione eurasiatica non è affatto correlato alla congiuntura attuale – con un chiaro riferimento all’operazione in Ucraina e alle conseguenze che ne sono derivate – in quanto l’organizzazione è stata creata molti anni fa su iniziativa dell’allora primo Presidente del Kazakistan, Nazarbayev, che lanciò l’idea già nel 1994.
Nella prima parte del suo discorso, il capo del Cremlino ha parlato principalmente delle relazioni con i Paesi occidentali e della “ristrutturazione” dei rapporti di forza internazionali alla luce dei radicali cambiamenti geopolitici in corso. Ha, dunque, chiarito che non è intenzione della Russia isolarsi dalle economie avanzate e dal loro «vantaggio tecnologico» – benché il centro dello sviluppo economico si stia, a suo dire, spostando verso la regione dell’Asia-Pacifico – ma sono queste ultime che vorrebbero escludere Mosca dai commerci internazionali. Il che, secondo Putin, «nel mondo attuale è semplicemente irrealistico, impossibile. Coloro che aspirano a questo arrecano danno principalmente a se stessi».
Per quanto riguarda le relazioni internazionali, il leader russo non ha dubbi sul fatto che queste si stiano rapidamente trasformando sia dal punto di vista politico che economico, in quanto «ci sono sempre più Paesi nel mondo che vogliono fare una politica indipendente e la faranno. Nessun gendarme mondiale potrà fermare questo processo naturale globale», reso ulteriormente possibile anche dalle attuali circostanze che stanno ridefinendo gli equilibri di potere internazionali. Ha quindi sostenuto che «trascurare gli interessi di sicurezza degli altri paesi porta a crisi globali». E, infatti, se da un lato nelle cosiddette “economie avanzate” la disoccupazione è in aumento, l’inflazione non ha mai raggiunto livelli così elevati da decenni, le catene logistiche si stanno interrompendo e avanza lo spettro della crisi alimentare, dall’altra Mosca ha fatto tutto il possibile per sostituire le importazioni nei settori chiave per la sovranità, rendendosi il più possibile indipendente e continuando a tessere solide relazioni con i vicini asiatici e ad incentivare lo sviluppo dell’UEE.
Se, dunque, il presidente americano Joe Biden ha sicuramente raggiunto l’obiettivo di creare un cuneo tra l’Europa e la Russia, potrebbe non aver calcolato adeguatamente le conseguenze di una sempre maggiore cooperazione economica e politica tra Russia e Cina, che – come ha sostenuto lo stesso Henry Kissinger – può rivelarsi “letale” per l’Occidente, così come le potenzialità in ascesa della “Grande Eurasia”.
E infatti la seconda parte del discorso del Presidente si è sviluppata soprattutto intorno al tema di una maggiore integrazione dell’Unione eurasiatica: quest’ultima passa attraverso lo sviluppo nei settori dell’alta tecnologia, dell’economia e della digitalizzazione, ma anche attraverso un sistema di messaggistica finanziario alternativo allo SWIFT: «Riteniamo importante accelerare il dialogo sull’argomento dei nostri meccanismi finanziari e di regolamento internazionali, compresa la transizione dal sistema SWIFT ai contatti diretti di corrispondenza tra banche di paesi amici, anche attraverso il sistema di messaggistica finanziaria della Banca Centrale russa».
In chiusura, Putin ha fatto riferimento al progetto del “Grande partenariato eurasiatico”, un progetto che guarda sempre più a Oriente e che prevede la cooperazione commerciale tra le grandi aree e organizzazioni asiatiche tra cui, oltre all’UEE, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) promossa dalla Cina e probabilmente anche l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean). Secondo il capo del Cremlino, questo progetto attirerà molti investitori ed è concepito «per cambiare l’architettura politica ed economica, per diventare garante di stabilità e prosperità dell’intero continente».
La crisi ucraina, come ormai noto, sta accelerando dei processi in atto già da decenni che potrebbero tradursi nello sviluppo di poli economici e politici alternativi a quelli occidentali, accelerando la dissoluzione dell’attuale ordine mondiale verso un nuovo sistema multipolare. Soltanto il tempo e i prossimi imminenti sviluppi geopolitici ci indicheranno la loro concreta possibilità di successo e di crescita, anche in vista di un sistema politico-economico più equo che possa garantire una maggiore distribuzione della ricchezza su scala mondiale.
[di Giorgia Audiello]








